Deroga al riconoscimento automatico di titoli di formazione professionale in “odontoiatria” conseguiti all’estero
L’art. 61 della Direttiva europea, come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE, consente allo Stato di applicare la deroga al regime di automatico riconoscimento dei titoli di formazione professionale in “odontoiatria” conseguiti all’estero, al fine di accertare le conoscenze, competenze e abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero.
Tale deroga è stata sostanzialmente autorizzata dalla Commissione europea con la nota del 23 aprile 2015, la quale ha ritenuto che «le autorità italiane potrebbero esaminare in base al regime generale quelle (domande) in merito alle quali nutrono ancora dubbi fondati per quanto concerne la conformità della formazione dei dentisti ai requisiti minimi».
Pertanto è legittimo il decreto emesso dal Ministero con cui si chiede, a scelta dell’interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate (peraltro, ricomprese nell’allegato “V.3 Odontoiatria – 5.3.1”), ritenute dalla Conferenza di servizi idonee a verificare le effettive conoscenze.