La evoluzione del danno biologico ed i criteri di risarcibilità.




1. Anche il danno estetico e quello alla vita di relazione, alla vita sessuale, rientrano nella nozione di danno biologico. E tanto è a dirsi non perché tali aspetti e tali dimensioni della sfera personale non abbiano una propria autonomia e una propria dignità ontologica, o perché non rilevino in diritto, ma perché destinate ad una sintesi ex iure caratterizzata da una dimensione risarcitoria "funzionale" sostanzialmente unitaria. Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale.
 
 
2. La rottura, da parte di un terzo, di un dente destinato di lì a poco ad essere estirpato dal dentista è certamente una "lesione medicalmente accertabile", ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est, del rilevante risarcitorio), non è (non dovrebbe) essere anche lesione risarcibile, poiché nessuna conseguenza dannosa (anzi..), sul piano della salute, appare nella specie legittimamente predicabile (la medesima considerazione potrebbe svolgersi nel caso di frattura di un arto destinato ad essere frantumato nel medesimo modo dal medico ortopedico nell'ambito di una specifica terapia ossea che attende di lì a poco il danneggiato).

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