05/11/2025 free
Procedimenti in materia di invalidità civile: la legittimazione passiva è solo dell'INPS
Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'accertamento del requisito sanitario per l'invalidità civile, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'INPS, in quanto l'art. 20 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009) ha trasferito all'INPS la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari e la funzione di difesa in giudizio.
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Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 17/09/2025) 14/10/2025, n. 27458
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Consiglier
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Relatore
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 5218-2024 proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA NOTARO;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;
- controricorrente -
nonché contro
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonché contro
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RAGUSA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1168/2023 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/11/2023 R.G.N. 37/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ragusa, A.A. agiva per l'accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile utile per il collocamento mirato al lavoro. Ciò avveniva in seguito al diniego di riconoscimento dello stato invalidante da parte della competente Commissione medica.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 906/2020 dell'11/12/2020, dichiarava inammissibile la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ai sensi dell'art. 42 D.L.n.269/2003.
Avverso tale sentenza, il Consalvo interponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, censurando l'erronea interpretazione dell'art. 38 D.L.n.98/2011 e l'erronea dichiarazione di inammissibilità per mancato rispetto del termine decadenziale ex art. 42 D.L.269/03.
L'INPS resisteva al gravame, mentre l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione non si costituivano, sebbene l'appello fosse stato loro notificato.
2. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza impugnata n. 1168/2023 del 13/11/2023, rilevava che nel primo grado di giudizio il ricorso introduttivo non era stato notificato all'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.
Secondo il giudice di merito, la domanda di accertamento di una percentuale d'invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato doveva essere proposta nei confronti dell'Assessorato Regionale competente, con l'INPS che partecipa al giudizio quale litisconsorte. Conseguentemente, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.A. affidandolo ad un unico motivo.
4. Resistono, con controricorso, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Assessorato Regionale del Lavoro.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.L.n.78/2009 (conv. con L. 102/2009) affermandosi ricorrere, nella specie, la legittimazione passiva del solo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con conseguente superfluità della notifica agli altri enti.
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'orientamento consolidato di questa Suprema Corte è nel senso che la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il c.d. requisito sanitario, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Tale principio è stato più volte ribadito da questa Corte, la quale ha chiarito che il procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c. è finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all'INPS la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici connessi alla prestazione richiesta (fra le tante, Cass. n. 30828 del 2024).
Invero, l'art. 20 del D.L.n.78 del 2009 ha trasferito all'INPS sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (come emerge dalla norma che dispone peraltro l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un medico dell'INPS quale componente effettivo), sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. Questo si desume dal comma 5 della detta norma, che ha previsto che, a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all'INPS, e che l'INPS è rappresentato e difeso nei relativi giudizi dai suoi dipendenti.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato come nel sistema vigente l'INPS venga individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'INPS (V.Cass. n. 30828 del 2024 cit.).
Una ulteriore conferma può trarsi dal comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che il decreto che definisce il procedimento di ATP sia notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, confermando in tal modo l'estraneità dei detti enti allo speciale procedimento di che trattasi.
La specificazione della prestazione in vista della quale si richiede l'accertamento ex art. 445 bisc.p.c. non vale a determinare l'oggetto del giudizio, che è solo quello di accertare il requisito sanitario che di essa è presupposto. Ai fini dell'individuazione del legittimato a resistere in giudizio, questa Corte ha valorizzato la previsione dell'art. 20, comma 1, D.L.n.78/2009 (conv. con L.n.102/2009), che ha completato il trasferimento all'INPS della responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, individuando l'ente previdenziale come legittimato esclusivo a resistere alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello stato di invalidità psicofisica non riconosciuto in sede amministrativa, indipendentemente da quello che sia o possa essere il contenuto della prestazione in vista della quale tale accertamento è stato giudizialmente chiesto.
Il comma 6 dell'art. 10, D.L. n. 203/2005 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20, comma 5, D.L.n.78/2009), stabilisce che "gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'INPS". La ratio di tale strumento processuale non può ritenersi avulsa dalla scelta del legislatore di concentrare sull'INPS non solo le funzioni amministrative di accertamento, ma anche la titolarità passiva dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Pertanto, l'obiettivo del procedimento per ATP obbligatorio non è il riconoscimento del singolo beneficio o della specifica prestazione, ma solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. Da ciò deriva che l'INPS è l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all'art. 445 bis c.p.c. che abbiano ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
3. La Corte d'Appello di Catania ha errato, quindi, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso all'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in quanto tali enti non erano litisconsorti necessari nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2025.
