04/10/2025 free
Usucapione dei beni degli Enti ospedalieri
I beni appartenenti agli enti ospedalieri, poi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978 e successivamente alle aziende sanitarie locali (ASL), sono considerati parte del patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 264 del 1974, convertito in L. n. 386 del 1974.
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Tribunale Napoli, Sez. XII, Sent., 17/07/2025, n. 7196
Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del
Dott. Nicola Mazzocca - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36329/2009 del R.G.A.C., avente ad oggetto USUCAPIONE, pendente
TRA
D.G.C., D.G.P., D.G.V., D.G.A., D.G.A., D.G.G. el.te dom.ti in Napoli alla Via Caldieri 127, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Orlando, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura agli atti,
ATTORI
E
Città Metropolitana di Napoli, (P.I. (...)), subentrata ex lege alla Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014, n. 56, in persona del Sindaco Metropolitano p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. Maurizio Massimo Marsico C.F. (...), giusta procura generale per notaio D.C. del (...) Rep.(...) Racc.(...), e contestuale elezione di domicilio in Napoli alla Piazza Matteotti 1 presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli,
CONVENUTA
E
A.N.C., P. Iva (...), con sede in N., via C. del P., n. 13/A, nella persona del proprio l.r.p.t., dr. ing. C.V., rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Verde (C.F. (...)), Fax (...), PEC robertoverde@legalmail.it,
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Errico De Falco (C.F.(...)) Pec errico.defalco@pecavvocatinola.it, in forza di procura alle liti notarile allegata al presente atto, tutti elett.te domiciliati presso la sede legale dell'Azienda di via Comunale del Principe, n. 13/A presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della A.N.C..
CHIAMATA IN CAUSA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato D.G.C., D.G.P., D.G.V., D.G.A., D.G.A. e D.G.G. citavano l'A.S.L. dinanzi al Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"a) in via preliminare esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ex art. 183 I comma c.p.c.; b) accogliere la domanda proposta e per l'effetto dichiarare acquistata in favore degli stessi la piena, assoluta ed esclusiva proprietà delle distinte porzioni terreno site in N. - C. alla via C. P. oggi via V. N. a C. innanzi specificamente indicate e precisamente 1) in favore di D.G.A. mq 4362,96 2) in favore di D.G.A. mq 2947,75 3) in favore di D.G.P. mq 1796,66 4) in favore di D.G.V. mq 1784,18 5) in favore di D.G.G. mq 1420,44 6) in favore di D.G.C. mq 1274,15, il tutto come risultante dal progetto di frazionamento effettuato dal geometra C.C. sulla base della reale situazione esistente in loco ed affoliato in atti; c) ordinare ai competenti uffici Catastali di Napoli di volturare a nome dei concludenti le porzioni dei beni immobili precisate precedentemente sub b); d) ordinare al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli di trascrivere a favore dei concludenti e contro la A.N. la emananda sentenza; e) emettere tutti i provvedimenti del caso".
Il Giudice disponeva integrazione nei confronti della Amministrazione Provinciale di Napoli, che si costituiva ed eccepiva preliminarmente la litispendenza con altro giudizio tra le medesime parti.
Va, altresì, osservato che gli odierni attori avevano già convenuto in altro giudizio il Comune di Napoli e l'Amministrazione Provinciale di Napoli, innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accogliere le medesime conclusioni del presente giudizio, ma nei confronti del Comune di Napoli e dell'Amministrazione Provinciale di Napoli.
La detta causa veniva iscritta a ruolo e recava R.G. 22335/2008. Ivi si costituiva il Comune di Napoli eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e si costituiva, altresì, l'Amministrazione Provinciale di Napoli che eccepiva la improponibilità della domanda nei suoi confronti, atteso che nell'anno 2011, con una delibera della Giunta Regionale Campania vi sarebbe stato il trasferimento in favore dell'A.N., dell'intero complesso del "Frullone" con aree connesse. La causa veniva rimessa al Presidente del Tribunale di Napoli e poi alla Dott.ssa S. che non disponeva la riunione del presente giudizio a quello recante R.G. 22355/2008. Dopo un rinvio ai sensi dell'art. 183 c.p.c. VI comma con la concessione dei termini di cui al predetto articolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La causa si concludeva con sentenza verbale n. 3269/2013 con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli e dell'Amministrazione Provinciale di Napoli.
Va ricordato che nella suddetta sentenza si legge testualmente: ""Preliminarmente, deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva delle convenute. Ed invero, con decreto del Prefetto di Napoli n. 65941 del 23.08.1963 furono espropriati dall'Amministrazione Provinciale di Napoli alcuni terreni siti in C. di N., località via C. P., per l'edificazione del nuovo Ospedale psichiatrico provinciale del Frullone. In seguito alla riforma sanitaria del 1978 fu sancito che tutte le funzioni in materia di assistenza ospedaliera svolte da enti pubblici diversi dovessero essere trasferite al Comune con vincolo di destinazione alle U. territorialmente competenti. Infatti nell'anno 1982 … i terreni per cui è causa venivano trasferiti al Comune di Napoli, affinchè esercitasse, attraverso le U., le funzioni sanitarie in materia di assistenza psichiatrica. Successivamente, con delibera della giunta Regionale della Campania n. 509 del 22/03/2001, vi è stato un ulteriore trasferimento, con assegnazione della proprietà a favore dell'A.N., azienda nella quale è confluito l'intero complesso Frullone con le aree annesse. Alla data dell'introduzione del presente giudizio, le porzioni di terreno per cui è causa erano già state trasferite all'A.N., sicchè la domanda non andava proposta nei confronti degli odierni convenuti, non più proprietari. Infatti, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'azione con la quale si rivendica la proprietàa titolo di usucapione va diretta unicamente nei confronti di chi risulti essere proprietario del bene al momento della domanda e non anche dei precedenti danti causa (Cass. N. 5335/00).
Alla luce di tale sentenza può dirsi accertato, anche nel presente giudizio, malgrado la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli, (P.I. (...)), subentrata ex lege alla Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014, n. 56, con riconoscimento, di contro, della piena legittimazione passiva della A.N.C..
Pertanto, ciò premesso, l'indagine oggetto del giudizio deve investire, da un lato, la configurabilità di un acquisto per usucapione in relazione ad un bene facente parte del patrimonio indisponibile, quale è quello di cui si discute, e, solo in subordine, l'esistenza dei presupposti per ritenere intervenuto, con riguardo al bene in oggetto, un possesso utile ai fini di determinare l'acquisto per usucapione.
La domanda di usucapione è stata avanzata con riguardo ad un terreno, non pienamente identificato, ma precisato soltanto per il riferimento a dei metri quadri di superficie che si chiede di accertare come acquisito dagli attori nella misura che segue.1) in favore di D.G.A. mq 4362,96 2) in favore di D.G.A. mq 2947,75 3) in favore di D.G.P. mq 1796,66 4) in favore di D.G.V. mq 1784,18 5) in favore di D.G.G. mq 1420,44 6) in favore di D.G.C. mq 1274,15
Trattasi di una parte di terreno rientrante nell'ambito del terreno acquisito alla A.N.C. con verbale del 23/06/1982, con il quale la Provincia consegnò al Presidente del Comitato di gestione della U. 41 l'Ospedale Psichiatrico "Frullone", trasferendosi, poi, peraltro, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13163 del 7/8/1996 all'A.N. tutti i beni immobili che facevano parte del patrimonio dei Comune con vincolo di destinazione alle soppresse U..
Parte di questo bene è stato utilizzato negli anni dai ricorrenti ed in relazione a tale possesso essi chiedono pronunciarsi l'intervenuta usucapione.
Sui beni immobili sopra menzionati risultano, poi, costruiti fabbricati, che, in quanto accertati come abusivi, non hanno consentito al c.t.u. designato, Arch Carlo Niglio, il frazionamento, così come richiesto da questo Tribunale.
Tale aspetto appare significativo ai fini dell'accoglimento della domanda, non risultando irrilevante la mancata corretta identificazione e classificazione dei beni in relazione ai quali si chiede l'usucapione, beni per i quali viene fornito soltanto il riferimento alla Via C. P. e alla Via V. N. a C. 49 e viene allegata una mappa catastale con una ipotesi di frazionamento redatta dal Geometra C.C..
Tale circostanza, al di là degli aspetti inerenti la usucapibilità o meno dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile, e la sussistenza dei relativi presupposti, appare dirimente ai fini del rigetto della domanda, non potendosi attribuire a taluno, con funzione sia pur solo dichiarativa, una parte di territorio facente parte di una particella, senza che la stessa possa essere individuato e delimitato ai fini della trascrizione della domanda e della sentenza.
Manca il riferimento ad una specifica unitaria particella, e a ciò non può sopperirsi con il ricorso ad un grafico che la rappresenti nella sua materialità, sganciata da un preciso dato catastale, mancando ogni certezza della delimitazione del territorio in oggetto.
Sicchè la domanda non può essere meritevole di accoglimento, né con riguardo agli attori singolarmente considerati, né in comunione indivisa, ravvisandosi anche in questo secondo caso la sussistenza degli stessi elementi ostativi alla pronuncia dichiarativa di usucapione.
Attesa la impossibilità oggettiva di dichiarare l'usucapione, perdono rilievo gli ulteriori conseguenti profili inerenti la sussistenza dei presupposti per la usucapione, pur non potendosi ignorare il condivisibile principio espresso dalla Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/12/2024, n. 34123, ove "I beni appartenuti a enti ospedalieri, poi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978 e successivamente alle aziende sanitarie locali (ASL), sono considerati parte del patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili. Questo, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 264 del 1974, convertito in L. n. 386 del 1974, vieta l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni degli enti ospedalieri fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria".
La controvertibilità della questione, e la difficoltà probatoria a carico della parte attrice, giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Mazzocca, così provvede:
A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli,
B) Rigetta la domanda nei confronti della A.N.C..
C) Dichiara interamente compensate le spese di lite..
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 16 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025.