30/08/2025 free
Mantenimento per il figlio maggiorenne con problema psichico
Cassazione civile sez. I, 16/07/2025, (ud. 18/06/2025, dep. 16/07/2025), n.19623
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRICOMI Laura - Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere relatore
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17260/2024 R.G.
proposto da:
Gr.Mo., elettivamente domiciliato in ANCONA VIA RUGGERI N.3/I DOM DIG,
presso lo studio dell'avvocato NASPI FABRIZIO (Omissis) che lo
rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
Pe.Or., elettivamente domiciliato in ANCONA PIAZZA ROMA N. 13, presso lo studio
dell'avvocato GALEAZZI GABRIELE (Omissis) che lo rappresenta e
difende
- controricorrente -
avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 22/2024 depositata il
16/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal
Consigliere MAURA CAPRIOLI.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Il Tribunale di Ancona in data 12.07.2023 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Gr.Mo. finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio quale definite nella sentenza del 18.11.2004 già modificate con precedente decreto in data 27.07.2016 e, per quanto interessa, riduceva a Euro 800,00 la minor somma da versare alla ex moglie Pe.Or. quale contributo al mantenimento del figlio Al., maggiorenne ma non autonomo.
La Corte di appello di Ancona, investita del reclamo proposto da Gr.Mo. che censurava la prima decisione per non avere revocato o ancor più ridotto il contributo in favore del figlio, lo respingeva.
Evidenziava a tal fine che, dall'esame della documentazione sanitaria complessivamente prodotta, era emerso che Al. era seguito dal 2016 per un disturbo schizoaffettivo, che aveva determinato anche crisi pantoclastiche, aggressività fisica ed ideazione persecutoria, tanto da imporre il suo ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio e da rendere poi opportuno un percorso presso una casa di cura, tenuto conto del concorrente e rilevante abuso di sostanze alcoliche; e che dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Dipartimento Salute Mentale di O, era altresì emerso che la situazione del giovane era attualmente compensata grazie ad una impegnativa terapia farmacologica.
Considerava in tale contesto, che il mancato inserimento lavorativo di Al. doveva imputarsi non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche sopra indicate, restando irrilevante il fatto che non fossero state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela.
Osservava poi l'adeguatezza dell'importo dell'assegno, tenuto conto delle risorse di cui disponeva il padre e delle concrete esigenze del figlio, anche alla luce delle problematiche sopra descritte.
Avverso tale decreto Gr.Mo. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e seguito da memoria, cui Pe.Or. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 315 bis e 337 septies cc per avere la Corte di appello erroneamente equiparato la condizione di figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente a quella di figlio portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 e comunque di persona totalmente inabile al lavoro e per non aver accertato se la malattia psichica impedisca al figlio di reperire nell'attualità e in concreto un'attività lavorativa, idonea almeno ad un parziale guadagno (art. 360, co. 1, n. 3, cpc).
Si lamenta che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare i miglioramenti annotati nella relazione di visita neurologica del 30.11.2018 (cui erano seguiti tuttavia "ansia ed angoscia oltre ad apatia totale" - cfr doc. 3), e senza tener conto degli effetti positivi conseguiti al percorso terapeutico riabilitativo che il ragazzo avrebbe seguito negli anni successivi tale da fargli riacquistare una parziale autonomia.
Si sostiene che il giudice di merito nell' interpretare le risultanze della relazione di aggiornamento del 20.04.2023 "in maniera illogica ed irragionevole" avrebbe fornito una motivazione "insanabilmente contraddittoria" in quanto, seppur evidenziando che la situazione del giovane sarebbe compensata da una impegnativa terapia farmacologica non avrebbe escluso, ma anzi riscontrato, la condizione di grave handicap e di inabilità al lavoro del ragazzo.
Con un secondo motivo si denuncia l'omesso o apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il decreto impugnato non esaminato o comunque vagliato solo in apparenza le relazioni mediche del DSM del 20.4.2023 e 20.3.2024, indispensabili per accertare nell'attualità e in concreto la condizione o meno di grave handicap del figlio e la inabilità al lavoro con conseguente errore nel riconoscere tale condizione.
Con il terzo motivo si deduce l'omesso o apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Si sostiene che il decreto impugnato non avrebbe esaminato o comunque avrebbe finito per esaminare ma solo in apparenza le relazioni mediche del DSM del 20.4.2023 e 20.3.2024, indispensabili per accertare nell'attualità e in concreto la condizione o meno di grave handicap del figlio e la inabilità al lavoro con conseguente errore nel riconoscere tale condizione.
I tre motivi che meritano un vaglio congiunto essendo diretti, sia pure sotto angolazioni diverse, a contestare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne affetto da disturbi schizoaffettivo, non superano il vaglio di ammissibilità.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).
La Corte d'Appello si è attenuta ai suesposti principi, scrutinando tutti i profili di rilevanza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ed ha accertato, con motivazione congrua, sulla base delle risultanze istruttorie, che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale del figlio maggiorenne fosse dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute, che avevano, di fatto, impedito al ragazzo, fino al momento della decisione, di reperire una attività lavorativa.
In questo senso ha sottolineato alla luce delle relazioni mediche e dell'aggiornamento trasmesso dal Dipartimento Salute Mentale di O, che il mancato inserimento lavorativo di Al. doveva imputarsi non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche, ritenendo irrilevanti il fatto che non fossero state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela.
A fronte di queste considerazioni non è possibile predicare l'omesso esame delle circostanze addotte nei motivi in esame, perché in realtà i giudici distrettuali hanno sostanzialmente tenuto conto delle stesse, pur ritenendo che non fossero idonee a giustificare l'accoglimento del reclamo dell'appellante. Rispetto a queste circostanze i mezzi, quindi, lamentano non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
Va peraltro evidenziato che la stessa relazione medica del 20.4.2023 conclude nel senso di ritenere il ragazzo non in grado "di poter effettuare attività lavorativa con profitto e costanza".
In questo quadro non rappresenta una circostanza decisiva il lavoro offerto dal padre.
Neppure coglie nel segno il rilievo del ricorrente circa l'asserita contraddittorietà della motivazione in quanto resa "allo stato", poiché all'evidenza si tratta di una decisione emessa rebus sic stantibus, per essere la situazione del figlio rivalutabile nel futuro, ad esempio anche in ipotesi di miglioramento della sua infermità psichica.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, 18 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2025.