16/08/2025 free
Licenziamento della lavoratrice madre e sussistenza della colpa grave che rende inoperante il divieto di licenziamento
Cassazione civile sez. lav., 14/07/2025, (ud. 11/06/2025, dep. 14/07/2025), n.19367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente
Dott. LEONE Margherita - Consigliera
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PONTERIO Carla - Consigliera
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19788/2023 r.g., proposto
da
Sc.Ma., elett. dom.ta in Via Ezio n. 12, Roma, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Carlo Pisani, Franco Boldrini, Alberto Piccinini e Paolo Rossi.
- ricorrente -
contro
FALC Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via
L. G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Maresca,
Giuseppe Domenella e Annalisa Nicoli.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 188/2023
pubblicata in data 04/04/2023, n. r.g. 598/2022.
Udita la relazione svolta all'udienza e nella camera di consiglio del giorno
11/06/2025 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello;
Udite le conclusioni orali rassegnate in udienza dal P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone.
Udita la discussione dei difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Sc.Ma. era stata dipendente di FALC Spa fino al 22/11/2010, quando era stata licenziata per giusta causa, rappresentata dai fatti oggetto della contestazione disciplinare del 29/10/2010.
La Sc.Ma. impugnava il licenziamento, prospettando molteplici vizi, primo fra tutti la sua nullità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 in quanto intimato durante il periodo di gravidanza. Chiedeva altresì la condanna della società al pagamento dell'indennità di malattia dall'1 al 26 settembre 2010.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Macerata rigettava le domande.
3.- La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 246/2019, in accoglimento del gravame proposto dalla Sc.Ma., dichiarava la nullità del licenziamento perché intimato durante lo stato di gravidanza in assenza di una giusta causa, ordinava alla società di reintegrare la Sc.Ma. nel posto di lavoro e condannava la datrice di lavoro a pagare le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a pagare l'indennità di malattia dell'1 al 26 settembre 2010.
4.- Avverso tale sentenza d'appello FALC Spa proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.
Con sentenza n. 166/2020 la Corte d'Appello di Ancona dichiarava inammissibile ed infondato il ricorso per revocazione.
5.- Avverso entrambe le sentenze della Corte territoriale FALC Spa proponeva due distinti ricorsi per cassazione (nn.r.g. e 2569/2020 e 8289/2021).
Questa Corte, riuniti i due ricorsi, con ordinanza n. 25310/2022 accoglieva il decimo e il dodicesimo motivo del primo ricorso, dichiarava assorbiti gli altri, nonché inammissibile il secondo ricorso (di impugnazione della sentenza relativa alla revocazione) per sopravvenuto difetto di interesse; cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Bologna.
6.- Avverso la predetta ordinanza Sc.Ma. proponeva ricorso per revocazione, che questa Corte, con ordinanza n. 21496/2023, dichiarava inammissibile.
7.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Bologna, pronunziandosi in sede di rinvio, rigettava l'appello a suo tempo proposto dalla Sc.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio affermato dalla Corte di legittimità ed ai relativi presupposti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nonché alle premesse logico-giuridiche, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione (Cass. ord. n. 14691/2021);
b) orbene, la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, ha statuito che la sentenza penale d'appello, pronunziata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, pur non avendo efficacia di giudicato in quanto esulante dalle ipotesi previste dagli artt. 651,651 bis, 652 e 654 c.p.p., nondimeno consente al giudice civile, nell'ambito della sua rivalutazione autonoma del fatto, di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, anche ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del decidente;
c) si tratta di una delle cc.dd. prove atipiche ammissibili nel processo civile per l'inesistenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova;
d) ciò posto, si ritiene di far proprie le valutazioni istruttorie compiute dalla Corte d'Appello penale di Ancona nella sentenza n. 593/2019, non ostandovi il parziale annullamento di tale pronunzia da parte di Cass. con sentenza n. 24498/2021 per violazione di un principio processualpenalistico (ossia quello della necessaria rivalutazione del materiale probatorio soltanto a seguito della rinnovazione, anche d'ufficio, dell'istruzione dibattimentale), che non trova applicazione in ambito lavoristico;
e) le valutazioni di quella Corte d'Appello penale sono state peraltro implicitamente fatte proprie dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha disposto il presente rinvio, laddove ha affermato che "... tali fax, ritenuti genuini dalla Corte d'Appello... sono stati invece accertati come falsi nel processo penale...";
f) quelle valutazioni del giudice d'appello penale vanno integralmente condivise e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.;
g) la Sc.Ma. non ha offerto a questa Corte alcun elemento istruttorio diverso o spunto di riflessione idoneo a rimeditare le valutazioni istruttorie compiute dal giudice penale d'appello, essendosi ella limitata ad una riproposizione delle sue difese;
h) va quindi confermato il convincimento del Tribunale di Macerata, secondo cui dall'istruttoria è emersa la violazione dell'art. 58 CCNL circa gli obblighi gravanti sul lavoratore di comunicare l'assenza per malattia e di inviare il certificato medico non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza;
i) inoltre la Sc.Ma. ha dolosamente tentato di occultare la violazione dell'art. 58 CCNL, ponendo in essere una contraffazione dei fax con slealtà nei confronti della datrice di lavoro, come risulta poi disciplinarmente contestato;
j) la gravità delle condotte rende la sanzione proporzionata;
k) in senso contrario non vale l'art. 70 CCNL, invocato dalla Sc.Ma., che prevede la sanzione della multa o della sospensione per un massimo di tre giorni a carico del lavoratore "che non si presenti al lavoro... e non giustifichi l'assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 56, 57 e 58";
l) tale clausola è infatti inapplicabile nel caso in esame, connotato da un quid pluris rispetto alla mera inosservanza dei termini e delle modalità, ossia dalla dolosa contraffazione dei fax di trasmissione dei certificati medici, ipotesi questa non specificamente contemplata dall'art. 70 cit. e comunque molto più grave;
m) in conclusione è ravvisabile la "colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro" a norma dell'art. 54, co. 3, lett. a) D.Lgs. n. 151/2001.
8.- Avverso tale sentenza Sc.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
9.- FALC Spa ha resistito con controricorso.
10.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con tale atto la ricorrente ha dedotto che con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte di Appello di Perugia, sezione penale, giudicando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione sezione penale (sentenza n. 24498/2021), in esito all'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, ha così pronunciato: "Conferma la Sentenza del GUP del Tribunale di Macerata nei confronti della Sc.Ma.". Ha allegato alla memoria, come doc. n. 1 la copia del dispositivo della sentenza, non essendo stata ancora pubblicata la motivazione.
11.- Fissata la pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria. In tale occasione la difesa della ricorrente ha depositato la sentenza completa di motivazione della Corte d'Appello penale di Perugia, che ha confermato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Macerata a suo tempo pronunziata in sede di giudizio abbreviato.
12.- In udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta nullità della sentenza per "violazione e falsa applicazione" dell'art. 118 disp. att.c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato nel merito richiamando integralmente la sentenza della Corte d'Appello penale di Ancona n. 593/2019, senza considerare che questa decisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione ed omettendo di compiere la "nuova, libera ed autonoma valutazione della falsità o genuinità dei fax" che invece doveva compiere in omaggio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio. Prospetta, dunque, un error in iudicando de iure procedendi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente prospetta le medesime censure sotto forma di violazione di norma di diritto, ossia come vero e proprio error in iudicando.
I due motivi sono infondati.
Contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte d'Appello felsinea ha motivato ampiamente il proprio convincimento, formato in modo autonomo, seppure utilizzando i risultati dell'istruttoria che erano emersi nel processo penale di primo grado, di cui si era dato conto nella sentenza della Corte d'Appello penale di Ancona n. 593/2019. Ha espressamente affermato che l'annullamento di tale sentenza in sede di legittimità era dipeso soltanto dalla necessaria applicazione di un principio tipicamente processualpenalistico (id est necessità di rinnovare in appello l'istruttoria dibattimentale), inapplicabile invece nel processo civile e segnatamente nel rito del lavoro. Sulla base di questa esatta premessa di diritto ha legittimamente esaminato i risultati dell'istruttoria del processo penale di primo grado, soprattutto la deposizione della teste Fr., funzionaria della direzione provinciale del lavoro (v. sentenza impugnata, p. 18 ss.), ed ha condiviso il convincimento al riguardo espresso dai giudici penali di secondo grado.
Tale modus procedendi è conforme a diritto, a prescindere dall'improprio richiamo all'art. 118 disp. att.c.p.c. Questa Corte ha già affermato che la motivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost., quando - come nel caso in esame - la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, nel corso del quale vi sia il richiamo ai contenuti degli atti e alle risultanze alle quali si riferisce la relatio per argomentare il proprio convincimento (Cass. n. 21443/2022; Cass. ord. n. 459/2022; Cass. ord. n. 2397/2021).
2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c. per non essersi la Corte d'Appello, in sede di rinvio, uniformata al principio di diritto e alle statuizioni espresse dalla Corte di Cassazione.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d'Appello reso una motivazione solo apparente ed in ogni caso perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonché manifestamente irrazionale.
I due motivi - da esaminare congiuntamente perché connessi - sono infondati.
Come riporta anche la ricorrente, nell'ordinanza rescindente questa Corte aveva rinviato "per un nuovo scrutinio probatorio degli elementi documentali suindicati", ossia dei due fax oggetto della contestazione disciplinare.
Contrariamente all'assunto della ricorrente, alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso questo nuovo scrutinio vi è stato: la Corte felsinea ha preso in esame le risultanze istruttorie del processo penale di primo grado, le ha valutate ed ha raggiunto il suo convincimento coincidente con quello a suo tempo raggiunto dai giudici d'appello penale.
Peraltro, come si è detto in occasione dei primi due motivi la tecnica motivazionale per relationem è ammissibile, sempre che - come nel caso in esame - sia manifesto l'iter logico-giuridico che ha condotto ad un determinato convincimento. E, contrariamente alla censura della ricorrente (articolatamente esposta anche in sede di discussione), nella sentenza impugnata non vi è stato un "copia e incolla" della sentenza penale d'appello (poi annullata da questa Corte), bensì i Giudici d'Appello (in funzione di giudice del lavoro) del rinvio hanno premesso l'ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile e, quindi, dell'utilizzabilità in sede civile di quelle assunte in sede penale (v. sentenza impugnata, p. 13). Hanno altresì premesso che "la coerenza e la correttezza del ragionamento logico-deduttivo svolto dalla Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nella sentenza n. 593/2019 R.S., oltre che trapelare da un'attenta lettura della medesima pronunzia, sono anche implicitamente suffragate dalle valutazioni espresse dalla Suprema Cote di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio e che vanno prese in questa sede in debita considerazione..." (v. sentenza impugnata, p. 14).
Infine, dopo aver riportato ampi passi di quella sentenza d'appello penale relativa alle risultanze istruttorie del processo penale di primo grado, la Corte felsinea afferma: "Queste esaustive e convincimenti considerazioni, logicamente ineccepibili e prive di incongruenze, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate" (v. sentenza impugnata, p. 21). Ha poi aggiunto: "L'odierna ricorrente (ossia la Sc.Ma.), peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni istruttorie innanzi esplicitate, essendosi limitata sul punto ad una sterile reiterazione delle difese e delle prospettazioni già svolte nel precedenti gradi del giudizio e che si concretizzano in una parcellizzata valutazione del materiale probatorio. Alla luce delle suesposte considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenza gravata del Tribunale di Macerata vada confermata..." (v. sentenza impugnata, p. 22).
Contrariamente alla censura della ricorrente, è corretto il punto della motivazione, con cui la Corte felsinea ha evidenziato la mancanza di spunti di riflessione contrari, con onere a carico della Sc.Ma.: ciò a cui riferire quegli eventuali spunti è rappresentato non dalle valutazioni istruttorie contenute in una sentenza d'appello penale annullata in sede di legittimità (come infondatamente lamenta la Sc.Ma.), quanto dai risultati istruttori emersi nel corso del processo penale di primo grado, ovviamente riportati nella sentenza d'appello penale e in tal modo rivalutati dalla Corte felsinea nella sentenza qui impugnata.
L'onere motivazionale deve ritenersi pertanto adempiuto ed il "mandato" derivante dall'ordinanza rescindente di questa Corte espletato.
4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 54, co. 3, lett. a), e 56 D.Lgs. n. 151/2001, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, a prescindere dalla contraffazione dei fax attestanti l'esistenza dello stato di malattia e poi di gravidanza, al momento del licenziamento ella era in gravidanza, sicché operava il divieto di licenziamento in quanto "in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza" come previsto dall'art. 56 cit.
Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente in ordine alla sussistenza della colpa grave ex art. 54 D.Lgs. n. 151/2001. Si duole, altresì, della violazione degli artt. 54 D.Lgs. cit., 2106 e 2119 c.c., 58 e 70 CCNL.
I due motivi - da esaminare congiuntamente per la loro connessione - sono infondati.
Come riconosce la stessa ricorrente, l'art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001 esclude la sussistenza del divieto qualora sia riscontrabile una colpa grave della lavoratrice, tale da integrare la giusta causa.
In via di principio va ribadito che, in tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia (Cass. n. 2004/2017). Resta tuttavia fermo che l'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi (Cass. n. 19912/2011).
Dunque non è possibile valutare il rispetto del divieto di licenziamento a prescindere - come infondatamente vorrebbe la Sc.Ma. - dalla questione relativa alla genuinità o meno dei fax da lei inviati alla società datrice di lavoro per giustificare la sua assenza in un determinato periodo. Proprio questo profilo, infatti, ossia quello dell'artata creazione dei fax - per tentare di giustificare ex post la sua assenza dall'01 al 27 settembre 2010 - è stato ritenuto dalla Corte felsinea determinante e quindi dirimente per integrare quel quid pluris di specificamente doloso, idoneo a connotare di gravità l'assenza dal lavoro e ad escludere la riconducibilità della condotta all'art. 70 CCNL, che prevede una sanzione soltanto conservativa. Ne deriva che, contrariamente all'assunto della ricorrente, in modo conforme a diritto la Corte bolognese ha giudicato e valutato le condotte a lei addebitate come più gravi della mancata comunicazione dello stato di gravidanza e idonee a rendere inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza.
5.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. In particolare la ricorrente addebita alla Corte territoriale l'omessa considerazione delle sue condizioni oggettive e soggettive nel settembre 2010, ossia di una donna che aveva vissuto dapprima la dolorosa ed inaspettata esperienza di un'interruzione di gravidanza (in data 31/08/2010) e, pochi giorni dopo, della scoperta di una nuova gravidanza (in data 27/09/2010).
Il motivo è inammissibile sia perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.), sia perché quel fatto non è decisivo, perché la sua considerazione non conduce con certezza ad un esito opposto a quello raggiunto dalla Corte territoriale, poiché resterebbe comunque necessaria la sua valutazione in comparazione con tutti gli altri profili risultati dall'istruttoria, come la falsificazione dei due fax asseritamente inviati in data 1 e 27 settembre 2010, che i giudici del rinvio hanno accertato come in realtà inviati in data 18 e 19 ottobre 2010, sia pure recanti sul fronte le apparenti date dell'1 e del 27 settembre 2010.
6.- Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso l'esame del terzo motivo del ricorso in riassunzione, con cui ella lamentava la violazione dell'art. 20 D.P.R. n. 1026/1976, richiamato nel D.Lgs. n. 151/2001, che prevede il diritto ad un periodo di riposo e di cure in capo alla donna che abbia subìto un'interruzione di gravidanza per evento abortivo.
Assume che ella nel periodo dall'08/07/2010 all'08/10/2010 fruiva di un periodo di interdizione dal lavoro come disposto con provvedimento n. 509/2010 della direzione provinciale del lavoro di Macerata e che, pur essendo intervenuto l'evento abortivo in data 31/08/2010, ella aveva diritto ad essere assente per il previsto periodo di riposo e di cure ai sensi dell'art. 20 D.P.R. cit.
Il motivo è infondato.
Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince in modo univoco un rigetto implicito di questa deduzione, ritenuta evidentemente superflua. Il significato e il disvalore attribuiti dalla Corte territoriale al comportamento specificamente doloso della Sc.Ma. sono stati ritenuti tali, da consentire ai Giudici del rinvio di prescindere dalla sussistenza di un diritto ad essere assente per riposo e cure. La rilevanza di questo diritto e quella della sua deduzione sono state (sia pure implicitamente) ritenute del tutto assenti nel caso in esame, in nodo conforme a diritto, vista la loro "non pertinenza" rispetto alla ratio decidendi che poi ha concretamente sostenuto la sentenza impugnata.
7.- L'esito del processo penale dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, documentato dalla Sc.Ma. è irrilevante per varie ragioni:
a) perché quella sentenza è stata pronunziata dopo la sentenza della Corte territoriale impugnata con il ricorso per cassazione in questa sede deciso e quindi giammai la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe potuto tenerne conto;
b) perché comunque quella sentenza non è un giudicato (in quanto impugnata da FALC Spa con ricorso per cassazione depositato a questa Corte prima della memoria per la pubblica udienza) e quindi non può essere rilevato in questa sede, né può esplicare efficacia preclusiva nel presente giudizio.
D'altronde, è vero che la sentenza penale di appello, depositata dalla Sc.Ma., conferma l'assoluzione a suo tempo pronunziata dal G.U.P. del Tribunale di Macerata (che ravvisò la sussistenza oggettiva della contraffazione dei fax, escludendone soltanto il dolo perché ne reputò insufficiente la prova: v. doc. 2 allegato alla memoria Sc.Ma.).
Ma è altresì vero che, come eccepito e documentato da FALC Spa nella memoria per la pubblica udienza, la seconda sentenza d'appello penale, pur pronunziata a seguito di rinnovazione dell'istruttoria testimoniale, è comunque da considerare una sentenza (di gravame) resa nell'ambito del giudizio abbreviato che si svolse dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Macerata. Quindi anche se passasse in giudicato, non potrebbe farebbe stato nel giudizio civile e nel presente giudizio ex art. 654 c.p.p., poiché non pronunziata "a seguito di dibattimento", come impone il legislatore ai fini della sua efficacia vincolante.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9.- In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2025.