02/04/2024 free
Innanzi al G.O. la impugnazione della decadenza dalla convenzione di specialista ambulatoriale
Ritenuto che la controversia in esame si iscrive al novero di quelle esaminate dalla giurisprudenza, essendo in contestazione l’esercizio di poteri, da parte dell’Amministrazione, riferibili alle potestà privatistiche connesse ai rapporti convenzionali in essere, assimilabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzato, come tali estranee al perimetro cognitorio del Giudice amministrativo delineato dal d.lgs. n. 165/2001; per l’effetto si dichiara il difetto di giurisdizione dell’adito GA,
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Pubblicato il 20/03/2024
N. 01832/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Sarnataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione nr. 2156 del 27/11/2023 notificata in pari data avente ad oggetto “DECADENZA DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO DEL Dott. “Omissis” matricola 50174148”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 107 - Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente in epigrafe proponeva il ricorso all’esame chiedendo l’annullamento degli atti con i quali la resistente ASL aveva dichiarato la sua decadenza dal rapporto convenzionale già in essere di specialista ambulatoriale interno per asserita sua incompatibilità e in applicazione del combinato disposto degli artt. 27, comma 1 lettera i) e 38, comma 3 lettera e) del vigente ACN;
Considerato che la costituita ASL eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.;
Considerato che con Ordinanza n. 1198/2024, inter partes, il Collegio, rilevata la natura pregiudiziale della questione di giurisdizione, avvisava le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e che le parti nulla osservavano, al riguardo, nel termine fissato né alla camera di consiglio all’uopo riconvocata;
Ritenuto, pertanto, di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata stante l’integrità del contraddittorio e la dirimenza della richiamata questione di giurisdizione;
Ritenuto, al riguardo, di dover richiamare la pacifica giurisprudenza in materia, da ultimo riaffermata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22207, secondo cui i rapporti tra i medici convenzionati e le unità sanitarie locali, disciplinati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali parasubordinati che si svolgono, di norma, su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico, nei confronti del medico convenzionato, alcun potere autoritativo all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che, una volta costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della ASL appartengono alla giurisdizione dell’AGO, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla P.A., spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione; la pubblica amministrazione, invero, non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, se non nei limiti dianzi precisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata;
Ritenuto, pertanto, che il potere del giudico ordinario, al quale è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella anch’esso su quello disciplinato per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, di cui mutua il medesimo regolamento processuale in punto di riparto della giurisdizione;
Ritenuto che la controversia in esame si iscrive al novero di quelle esaminate dalla giurisprudenza, essendo in contestazione l’esercizio di poteri, da parte dell’Amministrazione, riferibili alle potestà privatistiche connesse ai rapporti convenzionali in essere, assimilabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzato, come tali estranee al perimetro cognitorio del Giudice amministrativo delineato dal richiamato d.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto, per quanto precede, di dover dare continuità all’orientamento seguito dalla Corte regolatrice sopra sinteticamente richiamato e per l’effetto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adito GA, dovendosi per converso dichiarare competente il Giudice del lavoro competente per territorio, con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese inter partes, tenuto conto dell’esito in rito e della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione dell’adito TAR e la competenza del Giudice del lavoro competente per territorio, con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese