08.03.2012 free

 

Indennità di maternità per la farmacista titolare. Criteri di determinazione


§ - Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, fondato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui concretamente sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia.

Non è giustificatamente prospettabile, in tema, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la ratio legis di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita.

È quanto affermato dalla Cassazione che ha rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione, per un nuovo esame, la sentenza con cui è stata respinta la domanda proposta dalla professionista nei confronti dell’Enpaf, diretta alla riliquidazione dell’indennità di maternità sulla base del reddito di partecipazione ad impresa familiare.

[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]


Per approfondire clicca qui: Cassazione Civile 27.12.2011

 

 

NOVITA': nell'approfondimento troverai anche l'Appendice Normativa con il testo

dei provvedimenti più importanti richiamati nella sentenza in rassegna.

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