04.02.2010 free

 

Ministero della Salute - Parere su interpretazione art 60 c.7 DPR 309/90

  • Scarica il parere in pdf   ( cortesemente inviatoci dal dott. Manlio    Protano )

 

D.P.R. 9-10-1990 n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.


…….. omissis

TITOLO VI

Della documentazione e custodia

art 60.  Registro di entrata e uscita.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)

 

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso (55).

 

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

 

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

 

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

 

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

 

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

 

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria (56).

 

 

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(55)  Il modello per il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è stato approvato con D.M. 3 agosto 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204).

 

(56)  Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41) e poi così sostituito dall'art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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