È POSSIBILE RIMANERE IN SERVIZIO FINO A 70 ANNIImportanti precisazioni INPDAP
È POSSIBILE RIMANERE IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI
Importanti precisazioni dell’INPDAP
Con un importante messaggio, n. 8381 del 15 maggio, l’Inpdap è intervenuto nel merito della possibilità per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale di poter rimanere in servizio sino ad un massimo di 70 anni al fine di maturare i quarant’ anni di contribuzione. Il messaggio così si esprime: “L’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età …”. In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Ove l’interessato chieda l’applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, le Amministrazioni o enti datori di lavoro possono collocare a riposo d’ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età”.
Lo stesso messaggio ricorda che con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nella circolare si specifica che, per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime. Pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime precedente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico ( finestra). Altra importante considerazione prodotta dall’Inpdap riguarda l’incremento previdenziale correlato al nuovo sistema contributivo per coloro che abbiano già maturato 40 anni di contribuzione nel sistema retributivo. Com’è noto prima della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati con il sistema retributivo in favore degli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap era determinato dalla sommatoria della c.d. quota A) e B) di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, nei limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva. Gli anni eventualmente eccedenti non potevano incidere nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992. Per questo motivo, con la nota operativa Inpdap n. 26 del 13 giugno 2008 furono dettate disposizioni volte a garantire la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione, pur nel limite dell’anzianità massima di 40 anni. Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Altra questione trattata dall’Inpdap riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 (rottamazione Brunetta) Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato, per la pensione anticipata .
25 maggio 2012
Claudio Testuzza
